Art. 5.
(Enti pubblici e relativi adempimenti).

      1. Gli enti pubblici inviano all'Autorità gli atti o provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 1.
      2. Sono enti pubblici, ai fini della presente legge, gli enti così qualificati dalla legge o con atto amministrativo, nonché gli enti che possiedono indici rivelatori della loro pubblicità. Sono comunque enti pubblici gli enti pubblici economici e tutti gli enti i cui organi di amministrazione, direzione o vigilanza sono designati dal Parlamento, dal Governo o da organi rappresentativi di enti pubblici territoriali.
      3. La Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette all'Autorità, entro trenta giorni dalla sua costituzione, un elenco completo degli enti pubblici di cui al comma 2.